Art. 9.
(Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza, unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere rinnovato annualmente ed è rilasciato dal collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, di cui all'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni».

 

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